Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 8 del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, nel testo dell'art. 2545 del codice civile, cosi' come sostituito dall'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, al primo comma, in calce alla lettera "C) Proventi e oneri finanziari", e prima della lettera "D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie", in luogo delle parole: "Totale (15-16-17)", leggasi: "Totale (15+16-17)".