Nel  decreto  citato  in  epigrafe, alla pag. 8 del sopra indicato
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,  nel  testo  dell'art.
2545  del  codice civile, cosi' come sostituito dall'art. 7, comma 1,
del predetto decreto legislativo,  al  primo  comma,  in  calce  alla
lettera  "C)  Proventi e oneri finanziari", e prima della lettera "D)
Rettifiche di  valore  di  attivita'  finanziarie",  in  luogo  delle
parole: "Totale (15-16-17)", leggasi: "Totale (15+16-17)".